La riforma previdenziale del 1995

30 Marzo 2018 in Contributi

la riforma previdenziale del 1995


La riforma Dini, oltre a introdurre il cosiddetto “metodo contributivo”, ha fissato il computo della pensione in base ai contributi effettivamente versati e non in base alle retribuzioni percepite (metodo retributivo). E’ già applicato a chi nel 1995 aveva meno di 18 anni di contributi.

Infatti ha stabilito che il sistema di calcolo da utilizzare si differenzia a seconda dell’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995:
– nei confronti dei lavoratori che possono contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica il criterio retributivo
– nei confronti di coloro che vantano meno di 18 anni si applicano entrambi, e cioè il retributivo per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e il contributivo per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996
– per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996, cioè che a quella data non avevano accreditata nessuna contribuzione utile in alcun Fondo previdenziale, la pensione viene calcolata completamente con le regole del sistema contributivo.

Tra il sistema contributivo e il sistema retributivo ci sono grandi differenze; infatti, la pensione non è legata alla retribuzione ma è vincolata alla contribuzione accreditata a favore del dipendente nell’arco dell’intera sua vita lavorativa.

L’importo della pensione annua calcolata con i criteri del sistema contributivo si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età del dipendente alla data di decorrenza della pensione (o alla data del decesso, nel caso di pensione indiretta).